{"id":68544,"date":"2020-03-30T14:48:32","date_gmt":"2020-03-30T12:48:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fisifvg.org\/?p=68544"},"modified":"2020-03-30T14:48:32","modified_gmt":"2020-03-30T12:48:32","slug":"decreto-cura-italia-informazioni-utili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comitati.fisi.org\/friuli-venezia-giulia\/blog\/2020\/03\/30\/decreto-cura-italia-informazioni-utili\/","title":{"rendered":"Decreto &#8220;Cura Italia&#8221;, informazioni utili"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>Riceviamo dalla FISI nazionale e pubblichiamo.<\/strong><\/em><\/p>\n<p>L&#8217;emergenza sanitaria ha colto tutti noi nel pieno della stagione sportiva, per alcuni erano addirittura appena iniziate le nevicate che avrebbero permesso la pratica di molti dei nostri sport.<\/p>\n<p>Notevoli sono stati i disagi e soprattutto i danni che abbiamo subito e che saremo costretti a sopportare anche nei prossimi mesi. Alcuni di voi, inoltre, hanno dovuto fare i conti con la scomparsa delle persone pi\u00f9 care ed anche amici del nostro mondo.<\/p>\n<p>La Federazione, intende, per questo cercare di mantenere un costante dialogo con tutti Voi confrontandoci anche su aspetti che possano, seppur marginalmente, esserVi d&#8217; aiuto. Per tale motivo \u00e8 stato predisposto un documento (<em>sotto<\/em>) che riassume i provvedimenti contenuti nel Decreto &#8220;Cura Italia&#8221; con l&#8217;indicazione di alcune forme di sostegno replicabili anche al settore sport.<\/p>\n<p>Nel garantirvi il costante sostegno degli uffici federali anche in relazione a quanto illustrato, con l&#8217;augurio di poter riprendere l&#8217;attivit\u00e0 ancora pi\u00f9 compatti e in salute, si inviano cordiali saluti.<\/p>\n<p><strong>Flavio Roda<\/strong><br \/>\n<strong>Presidente FISI<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000\"><strong>DECRETO CURA ITALIA \u2013 PROROGA VERSAMENTI<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.L. 18 del 17 marzo 2020 entra in vigore un complesso sistema di proroghe di versamenti differenziato in base alla tipologia di imposte, alla ubicazione territoriale del contribuente e alla sua dimensione.<\/p>\n<p><strong>Articolo 60\u00a0Slittamento versamenti del 16 marzo al 20 marzo<\/strong><\/p>\n<p>Viene previsto un rinvio generalizzato (e quindi per tutti i soggetti a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e per premi assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo. Il nuovo termine di versamento \u00e8 fissato al 20 marzo 2020.<\/p>\n<p><strong>Articolo 61\u00a0Sospensione versamenti ritenute su lavoro dipendente e assimilato<\/strong><\/p>\n<p>Viene previsto il rinvio degli adempimenti connessi al versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti fino al 30 aprile 2020 sul lavoro dipendente e assimilato, relativamente alle imprese che operano in determinati settori.<br \/>\nIl comma 3 prevede il rinvio del versamento anche dell\u2019Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.<br \/>\nI soggetti interessati sono quelli dei settori maggiormente colpiti dal COVID-19 (tra cui si ricordano i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso, soggetti che gestiscono attivit\u00e0 di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, etc.).<br \/>\nIl termine per il versamento dei predetti tributi e contributi \u00e8 fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi).<br \/>\nLa norma, richiamando l\u2019articolo 8, D.L. 9\/2020, riguarda anche le imprese che operano nel settore turistico, per le quali il differimento era gi\u00e0 stato previsto per ritenute e contributi.<br \/>\nPer le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le societ\u00e0 sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione opera fino al 31 maggio e il versamento \u00e8 differito al 30 giugno 2020 (in unica soluzione o in 5 rate mensili)<\/p>\n<p><strong>Articolo 62\u00a0Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributi<\/strong><\/p>\n<p>Il comma 1 sospende tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall\u2019effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l\u20198 marzo e il 31 maggio 2020 (resta fermo quanto gi\u00e0 previsto dal D.L. 9\/2020 per gli adempimenti connessi alla precompilata).<br \/>\nIl comma 5 stabilisce che i predetti adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.<br \/>\nIl comma 2 contiene un differimento dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall\u20198 marzo al 31 marzo 2020, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali e assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonch\u00e9 all\u2019Iva, ma limitatamente alle imprese e agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore a 2.000.000 di euro (da verificare nel periodo d\u2019imposta 2019).<br \/>\nIl comma 4 stabilisce che il termine per il versamento (dei tributi e contributi di cui al comma 2) \u00e8 fissato al 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio, senza aggiunta di interessi e sanzioni.<br \/>\nLa sospensione dei tributi e contributi di cui al comma 2 si applica a tutte le imprese (a prescindere dal volume di ricavi) e ai professionisti che hanno la sede o il domicilio nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Il termine per il versamento \u00e8 stabilito al 31 maggio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili senza sanzioni e interessi.<br \/>\nIl comma 7 prevede un \u201caiuto\u201d finanziario alle imprese e ai professionisti con ricavi o compensi non eccedenti l\u2019importo di 400.000 euro (da verificarsi con riferimento al 2019), stabilendo che tali soggetti possono chiedere al sostituto di non operare le ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600\/1973, in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo. \u00c8 necessario manifestare apposita opzione al sostituto d\u2019imposta, con obbligo di versare tali importi (in autoliquidazione) entro il prossimo 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio (senza sanzioni e interessi).<br \/>\nRestano ferme le particolari disposizioni contenute nel D.M. 24 febbraio 2020 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale nei Comuni di cui all\u2019allegato 1, D.P.C.M. 1\u00b0 marzo 2020.<\/p>\n<p><strong>Articolo 95\u00a0Sospensione canoni settore sportivo<\/strong><\/p>\n<p>Vengono sospesi, fino al 31 maggio 2020, i versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all\u2019affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali dovuti da parte di Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, societ\u00e0 e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.<br \/>\nTali versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un\u2019unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.<\/p>\n<p><strong>Articolo 96\u00a0Indennit\u00e0 collaboratori sportivi<\/strong><\/p>\n<p>Viene riconosciuta un\u2019indennit\u00e0, in misura pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito del percipiente, anche ai rapporti di collaborazione presso Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, societ\u00e0 e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all\u2019articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir.<br \/>\nLe domande, comprensive dell\u2019autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, devono essere prestante alla societ\u00e0 Sport e Salute Spa, che le istruisce secondo l\u2019ordine cronologico di presentazione.<br \/>\nLe modalit\u00e0 di presentazione saranno definite con Decreto Mef, da emanarsi entro 15 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, Decreto con cui verranno individuati anche i criteri di gestione del Fondo.<br \/>\nA copertura dell\u2019indennit\u00e0 vengono stanziati 50 milioni di euro.<\/p>\n<p><em><strong>Di seguito si schematizza il contenuto degli articoli 60, 61 e 62, 95 e 96 che si occupano del rinvio delle scadenze fiscali.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><strong>Rinvio generalizzato<\/strong><br \/>\nArticolo 60\u00a0L\u2019articolo 60 effettua un rinvio generalizzato al 20 marzo dei versamenti originariamente in scadenza al 16 marzo; la disposizione fa generale riferimento ai versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l\u2019assicurazione obbligatoria.<\/p>\n<p><strong>Rinvio per determinati settori<\/strong><br \/>\nArticolo 61\u00a0Viene introdotto un rinvio per le imprese, che abbiano sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale, relativo a determinati settori, indipendentemente a tutte le tipologie di imprese. Tale previsione era gi\u00e0 contenuta nel D.L. 9\/2020 con riferimento alle imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; oggi viene estesa a numerosi settori (tra questi si segnalano bar e ristoranti, nonch\u00e9 le imprese di trasporto).<br \/>\nTali soggetti beneficiano della sospensione sino al 30 aprile in relazione alle ritenute su lavoro dipendente ad assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi (ex articolo 8, comma 1, D.L. 9\/2020) oltre alla sospensione dell\u2019Iva in scadenza nel mese di marzo (articolo 61, comma 3). Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (salvo rateazione in 5 rate mensili).<br \/>\nSettori interessati dalla proroga<br \/>\na)\u00a0federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e societ\u00e0 sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonch\u00e9 soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;<\/p>\n<p><strong>Sport\u00a0<\/strong><br \/>\nLe federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le associazioni e le societ\u00e0 sportive, professionistiche e dilettantistiche (vedi precedente elenco), applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un\u2019unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.<\/p>\n<p><strong>Sospensione adempimenti<\/strong><br \/>\nArticolo 62, comma 1\u00a0Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall\u2019obbligo di effettuare ritenute) che scadono nel periodo compreso tra l\u20198 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.<br \/>\nRimangono inalterati gli obblighi connessi alla precompilata (quindi, in particolare, entro il 31 marzo devono essere inviate telematicamente le CU, secondo lo scadenziario originale).<br \/>\nGli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.<\/p>\n<p><strong>Sospensione versamenti soggetti di minori dimensioni<\/strong><br \/>\nArticolo 62, comma 2\u00a0Per i soggetti esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (da verificarsi sul 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l\u20198 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute su lavoro dipendente e assimilato, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l&#8217;assicurazione obbligatoria.<br \/>\nI versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un&#8217;unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato.<\/p>\n<p><strong>Sospensione versamenti per alcune province<\/strong><br \/>\nArticolo 62, comma 3\u00a0\u00c8 prevista la sospensione dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo per tutte le imprese e i professionisti, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.<br \/>\nI versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un&#8217;unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato.<\/p>\n<p><strong>Sospensione versamenti comuni \u201cex zona rossa\u201d<\/strong><br \/>\nArticolo 62, comma 4\u00a0Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell&#8217;allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1\u00b0 marzo 2020 (nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D&#8217;Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: Vo&#8217;) restano ferme le disposizioni dell\u2019articolo 1, D.M. 24 febbraio 2020 (sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti entro il 31 marzo).<br \/>\nI versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un&#8217;unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (originariamente era prevista come scadenza la fine di aprile, in unica soluzione). Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato.<\/p>\n<p><strong>Sospensione ritenute su soggetti di minori dimensioni<\/strong><br \/>\nArticolo 62, comma 7\u00a0Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (da verificare sul 2019), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d&#8217;acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600\/1972, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. A tal fine sar\u00e0 necessario rilasciare apposita dichiarazione; essi provvederanno a versare l\u2019ammontare delle ritenute d\u2019acconto non operate dal sostituto in un&#8217;unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.<\/p>\n<p><strong>Sospensione pagamento canoni per impianti sportivi pubblici in concessione<\/strong><br \/>\nCon l\u2019articolo 95 del D.L. \u201cCura Italia\u201d, rubricato \u201cSospensione versamenti canoni per il settore sportivo\u201d si prevede che federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e societ\u00e0 sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, potranno sospendere dal 17 marzo fino al prossimo 31 maggio 2020 i termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all\u2019affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.<br \/>\nCon un differimento davvero esiguo (si poteva e doveva fare certamente di pi\u00f9) viene previsto che il pagamento dei predetti canoni possa essere effettuato, alternativamente:<br \/>\n\u2022\u00a0in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi;<br \/>\n\u2022\u00a0in forma rateale, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.<\/p>\n<p><strong>Novit\u00e0 in sintesi<\/strong><\/p>\n<p>&#8211; Proroga al 30 giugno 2020 del termine per il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all\u2019affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali scaduti nel periodo che va dal 17 marzo al 31 maggio 2020<\/p>\n<p><strong>Indennit\u00e0 per collaborazioni sportive e compensi in esenzione<\/strong><br \/>\nCon l\u2019articolo 96 del D.L. \u201cCura Italia\u201d, rubricato \u201cIndennit\u00e0 collaboratori sportivi\u201d viene previsto il riconoscimento, da parte di Sport e Salute Spa, di un\u2019indennit\u00e0 per il mese di marzo pari a 600 euro (si tratta della indennit\u00e0 gi\u00e0 prevista dal precedente articolo 27 del medesimo decreto anche per professionisti titolari di partita Iva attiva e per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) anche in relazione ai rapporti di collaborazione di cui all\u2019articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, gi\u00e0 in essere alla data del 23 febbraio 2020, instaurati da Federazioni sportive nazionali (Fsn), Enti di promozione sportiva (Eps), societ\u00e0 e associazioni sportive dilettantistiche (Ssd e Asd).<br \/>\nDetta indennit\u00e0, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione del reddito del percettore.<br \/>\nL\u2019iter di presentazione della domanda prevede che gli interessati presentino alla societ\u00e0 Sport e Salute Spa un\u2019autocertificazione attestante:<br \/>\n\u2022\u00a0la preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020;<br \/>\n\u2022\u00a0la mancata percezione di altro reddito da lavoro.<br \/>\nCon un decreto del Mef da adottare entro il prossimo 1\u00b0 aprile 2020 dovranno essere individuate le modalit\u00e0 di presentazione delle domande, definiti i criteri di gestione del fondo nonch\u00e9 le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.<br \/>\nPosto che l\u2019indennit\u00e0 verr\u00e0 riconosciuta da Sport e Salute Spa nel limite massimo dello stanziamento di 50 milioni di euro e che le domande presentate alla societ\u00e0 Sport e Salute Spa (la quale verificher\u00e0 la corretta iscrizione di Fsn, Eps, Asd e Ssd al registro telematico tenuto presso il Coni), le istruisce secondo l\u2019ordine cronologico di presentazione, non appare cos\u00ec scontato che si riuscir\u00e0 a erogare per intero l\u2019indennit\u00e0 prevista (la copertura, infatti, \u00e8 prevista per poco pi\u00f9 di 83.000 soggetti).<br \/>\nA tal proposito sar\u00e0 necessario attendere il decreto di prossima emanazione per comprendere le concrete modalit\u00e0 operative di fruizione della presente indennit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Novit\u00e0 in sintesi<\/strong><\/p>\n<p>&#8211; Previsione per il solo mese di marzo di una indennit\u00e0 pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione di cui all\u2019articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, in essere alla data del 23 febbraio 2020, instaurati da Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Societ\u00e0 e Associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al registro telematico Coni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Proponiamo la nota inviataci dalla Federazione nazionale<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":28777,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[21,10,17],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comitati.fisi.org\/friuli-venezia-giulia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68544"}],"collection":[{"href":"https:\/\/comitati.fisi.org\/friuli-venezia-giulia\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comitati.fisi.org\/friuli-venezia-giulia\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comitati.fisi.org\/friuli-venezia-giulia\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comitati.fisi.org\/friuli-venezia-giulia\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68544"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/comitati.fisi.org\/friuli-venezia-giulia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68544\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comitati.fisi.org\/friuli-venezia-giulia\/wp-json\/wp\/v2\/media\/28777"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comitati.fisi.org\/friuli-venezia-giulia\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68544"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comitati.fisi.org\/friuli-venezia-giulia\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68544"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comitati.fisi.org\/friuli-venezia-giulia\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68544"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}