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10/4- Assegnazione Distintivi al merito FISI: regolamento
La richiesta deve essere inoltrata entro mercoledì 29 aprile
Aprile 10, 2009

10-4-2009 La Commissione Benemerenze Sportive della F.I.S.I. ha emanato il regolamento relativo all’assegnazione dei riconoscimenti per meriti sportivi a Dirigenti e Società per l’anno 2009.

I moduli, debitamente compilati, con l’illustrazione dell’attività svolta dai possibili premiandi, come previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio Federale e pubblicato in calce alla presente, dovranno pervenire alla Segreteria del Comitato Regionale a Udine in Via Longarone, 28 (via mail crfvg@fisi.org ovvero via fax 0432 525426) per il successivo inoltro all’Ufficio Benemerenze F.I.S.I. entro e non oltre la giornata di mercoledì 29 aprile 2009
I Dirigenti e le Società interessate che non avessero ricevuto via mail i moduli relativi alle domande di cui sopra, possono richiederli alla Segreteria del Comitato Regionale F.V.G. (tel. 0432 525425 – per urgenze 347 5858475) o ai Comitati Provinciali di competenza.
REGOLAMENTO

Art.1 –
Il Consiglio Federale, con l’assegnazione del "distintivo FISI", esprime il proprio riconoscimento a persone, Società sportive ed Enti che, nell’espletamento della propria attività, si siano particolarmente distinti nella promozione  e divulgazione delle discipline sportive curate dalla FISI  ed abbiano conseguito risultati organizzativi e agonistici di notevole livello in ambito internazionale, nazionale, regionale e provinciale.
Art.2 – Il "Distintivo al merito FISI" può essere d’oro o d’argento e viene concesso:
                 a) Società Affiliate;
                 b) Dirigenti FISI;
                 c) Tesserati FISI;
                 d) Personalità meritoria.
Art.3 – Fermi restando i titoli di merito di cui all’art.1 – che costituiscono il requisito primario – è altresì richiesto che l’attività dedicata agli sport invernali corrisponda almeno a:
                 30 anni per il distintivo d’oro a Società,
                 20 anni per il distintivo d’argento a Società,
                 20 anni per il distintivo d’oro a persone,
                 12 anni per il distintivo d’argento a persone.
                 Per il distintivo a persona, dalla documentazione dovrà risultare obbligatoriamente un congruo periodo di attività a livello nazionale e/o periferico come di seguito indicato:

-Membri di Consigli Internazionali, Consiglieri  Nazionali e Presidenti Regionali: ORO almeno 4 anni;
-Membri di Commissioni Internazionali, Consiglieri Regionali, Presidenti Provinciali, Giudice di gara Internazionale: ORO almeno 6 anni, ARGENTO almeno 4 anni;
-Membri di Commissioni nazionali, Giudici di gara nazionali: ORO almeno 8 anni, ARGENTO almeno 4 anni;
 
-Membri di Commissioni regionali, Consiglieri  Provinciali,  Delegati Provinciali, Presidenti di Società affiliate: ORO almeno 12 anni, ARGENTO almeno 8 anni.

Art.4 – Per le Società, l’attività deve essere stata svolta senza soluzione di continuità e deve essere ancora in atto al momento della proposta.
Art.5 – Per le persone, l’attività può essere stata anche non continuativa purché nel complesso vengano rispettati i minimi stabiliti.
Art.6 – Le proposte di assegnazione del distintivo, redatte con cura sugli appositi moduli, possono essere presentate e sottoscritte da dirigenti centrali o  periferici o da società affiliate e devono essere inoltrate alla FISI (Commissione Benemerenze) tramite Comitato Regionale di competenza. Detti esprimono parere (non vincolante) unitamente ad altre notizie utili per la benemerenza da assegnare.
Art.7 – Il Consiglio Federale può, con propria delibera, assegnare "Distintivi al merito FISI" dei due gradi a personalità e tesserati FISI che con opere volontarie di segnalato impegno abbiano lungamente servito gli sport invernali, nonché a personalità sportive anche straniere che abbiano ben operato in favore degli sport invernali.
Art.8 –  Il conferimento dei "Distintivi al merito FISI" è fatto dal Presidente della FISI, previa delibera del Consiglio Federale, su proposta della Commissione Benemerenze nominata dal Consiglio Federale stesso.
Art.9 – Il "Distintivo al merito FISI" può essere revocato dal Consiglio Federale qualora intervengano fatti di incompatibilità fra il comportamento dell’assegnatario e i principi dell’etica sportiva e civile.
Art.10 – Unitamente al "Distintivo al merito FISI" viene rilasciato apposito diploma. Lo stesso deve indicare il nome dell’assegnatario, la data di rilascio nonchè il numero d’ordine corrispondente a quello iscritto in apposito registro.
Art.11 –Le domande non conformi al Regolamento non verranno prese in considerazione e rese ai proponenti con le motivazioni della mancata accettazione.