10-4-2009 La Commissione Benemerenze Sportive della F.I.S.I. ha emanato il regolamento relativo all’assegnazione dei riconoscimenti per meriti sportivi a Dirigenti e Società per l’anno 2009.
Art.1 – Il Consiglio Federale, con l’assegnazione del "distintivo FISI", esprime il proprio riconoscimento a persone, Società sportive ed Enti che, nell’espletamento della propria attività, si siano particolarmente distinti nella promozione e divulgazione delle discipline sportive curate dalla FISI ed abbiano conseguito risultati organizzativi e agonistici di notevole livello in ambito internazionale, nazionale, regionale e provinciale.
a) Società Affiliate;
b) Dirigenti FISI;
c) Tesserati FISI;
d) Personalità meritoria.
Art.3 – Fermi restando i titoli di merito di cui all’art.1 – che costituiscono il requisito primario – è altresì richiesto che l’attività dedicata agli sport invernali corrisponda almeno a:
30 anni per il distintivo d’oro a Società,
20 anni per il distintivo d’argento a Società,
20 anni per il distintivo d’oro a persone,
12 anni per il distintivo d’argento a persone.
Per il distintivo a persona, dalla documentazione dovrà risultare obbligatoriamente un congruo periodo di attività a livello nazionale e/o periferico come di seguito indicato:
-Membri di Consigli Internazionali, Consiglieri Nazionali e Presidenti Regionali: ORO almeno 4 anni;
-Membri di Commissioni Internazionali, Consiglieri Regionali, Presidenti Provinciali, Giudice di gara Internazionale: ORO almeno 6 anni, ARGENTO almeno 4 anni;
-Membri di Commissioni nazionali, Giudici di gara nazionali: ORO almeno 8 anni, ARGENTO almeno 4 anni;
-Membri di Commissioni regionali, Consiglieri Provinciali, Delegati Provinciali, Presidenti di Società affiliate: ORO almeno 12 anni, ARGENTO almeno 8 anni.
Art.4 – Per le Società, l’attività deve essere stata svolta senza soluzione di continuità e deve essere ancora in atto al momento della proposta.
Art.5 – Per le persone, l’attività può essere stata anche non continuativa purché nel complesso vengano rispettati i minimi stabiliti.
Art.6 – Le proposte di assegnazione del distintivo, redatte con cura sugli appositi moduli, possono essere presentate e sottoscritte da dirigenti centrali o periferici o da società affiliate e devono essere inoltrate alla FISI (Commissione Benemerenze) tramite Comitato Regionale di competenza. Detti esprimono parere (non vincolante) unitamente ad altre notizie utili per la benemerenza da assegnare.
Art.7 – Il Consiglio Federale può, con propria delibera, assegnare "Distintivi al merito FISI" dei due gradi a personalità e tesserati FISI che con opere volontarie di segnalato impegno abbiano lungamente servito gli sport invernali, nonché a personalità sportive anche straniere che abbiano ben operato in favore degli sport invernali.
Art.8 – Il conferimento dei "Distintivi al merito FISI" è fatto dal Presidente della FISI, previa delibera del Consiglio Federale, su proposta della Commissione Benemerenze nominata dal Consiglio Federale stesso.
Art.9 – Il "Distintivo al merito FISI" può essere revocato dal Consiglio Federale qualora intervengano fatti di incompatibilità fra il comportamento dell’assegnatario e i principi dell’etica sportiva e civile.
Art.10 – Unitamente al "Distintivo al merito FISI" viene rilasciato apposito diploma. Lo stesso deve indicare il nome dell’assegnatario, la data di rilascio nonchè il numero d’ordine corrispondente a quello iscritto in apposito registro.
Art.11 –Le domande non conformi al Regolamento non verranno prese in considerazione e rese ai proponenti con le motivazioni della mancata accettazione.