{"id":1887,"date":"2020-06-12T14:07:04","date_gmt":"2020-06-12T14:07:04","guid":{"rendered":"https:\/\/comitati.fisi.org\/campano-pugliese\/blog\/2020\/06\/12\/nuovo-dpcm-dell11-giugno-2020-attivita-sportive\/"},"modified":"2020-06-12T14:07:04","modified_gmt":"2020-06-12T14:07:04","slug":"nuovo-dpcm-dell11-giugno-2020-attivita-sportive","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comitati.fisi.org\/campano-pugliese\/blog\/2020\/06\/12\/nuovo-dpcm-dell11-giugno-2020-attivita-sportive\/","title":{"rendered":"Nuovo DPCM dell\u201911 giugno 2020 &#8211; Attivit\u00e0 sportive"},"content":{"rendered":"<p>Si informa che \u00e8 stato approvato e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le cui disposizioni si applicano dalla data del 15 giugno 2020.\u00a0<br \/>\nSono previste alcune disposizioni che riguardano le attivit\u00e0 sportive.\u00a0<br \/>\nNello specifico:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 \u00a0 \u00a0a decorrere dal 12 giugno 2020\u00a0 sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive &#8211; riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali &#8211; a porte chiuse ovvero all&#8217;aperto\u00a0 senza la presenza di pubblico;<br \/>\n&#8211;\u00a0 a decorrere\u00a0 dal 25 giugno \u00a02020\u00a0 \u00e8 consentito\u00a0 lo svolgimento\u00a0 anche\u00a0 degli\u00a0 sport\u00a0 di contatto\u00a0 nelle Regioni e Province\u00a0 Autonome\u00a0 che, d&#8217;intesa\u00a0 con il Ministero\u00a0 della Salute e dell&#8217;Autorit\u00e0\u00a0 di Governo delegata in materia di sport,\u00a0 abbiano preventivamente\u00a0 accertato\u00a0 la compatibilit\u00e0\u00a0 delle suddette attivit\u00e0 con\u00a0 l&#8217;andamento\u00a0\u00a0 della\u00a0 situazione\u00a0 epidemiologica\u00a0 nei rispettivi\u00a0 territori;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0le attivit\u00e0 dei comprensori sciistici possono essere svolte a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente\u00a0\u00a0\u00a0 accertato\u00a0\u00a0 la\u00a0 compatibilit\u00e0\u00a0\u00a0 dello\u00a0 svolgimento\u00a0 delle\u00a0 suddette attivit\u00e0\u00a0 con\u00a0 l&#8217;andamento\u00a0\u00a0 della\u00a0 situazione epidemiologica\u00a0\u00a0 nei\u00a0 propri\u00a0 territori\u00a0 e che individuino i protocolli\u00a0 o le linee guida applicabili\u00a0 idonei a prevenire\u00a0 o ridurre\u00a0 il rischio\u00a0 di contagio\u00a0 nel settore di riferimento\u00a0 o in settori analoghi.\u00a0<\/p>\n<p>Di seguito quanto previsto all&#8217;Articolo 1 del DPCM relativamente all&#8217;attivit\u00e0 sportiva:\u00a0<\/p>\n<p>d)\u00a0\u00e8 consentito svolgere attivit\u00e0 sportiva o attivit\u00e0 motoria all&#8217;aperto, anche presso aree attrezzate e parchi\u00a0\u00a0 pubblici, ove accessibili, purch\u00e9\u00a0\u00a0 comunque\u00a0\u00a0\u00a0 nel\u00a0\u00a0 rispetto\u00a0\u00a0 della\u00a0\u00a0 distanza\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 sicurezza interpersonale di almeno due metri per l&#8217;attivit\u00e0 sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivit\u00e0 salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;<\/p>\n<p>e)\u00a0a decorrere\u00a0 dal\u00a0 12 giugno\u00a0 2020\u00a0 gli eventi\u00a0 e le competizioni sportive\u00a0 &#8211;\u00a0 riconosciuti\u00a0\u00a0 di interesse nazionale\u00a0 dal Comitato olimpico\u00a0 nazionale\u00a0 italiano (CONI), dal Comitato\u00a0 Italiano Paralimpico\u00a0 (CIP) e dalle rispettive federazioni,\u00a0 ovvero organizzati\u00a0 da organismi\u00a0 sportivi internazionali\u00a0 &#8211; sono consentiti a porte chiuse ovvero all&#8217;aperto\u00a0 senza la presenza di pubblico,\u00a0 nel rispetto dei protocolli\u00a0 emanati dalle rispettive\u00a0\u00a0 Federazioni\u00a0\u00a0 Sportive\u00a0 Nazionali,\u00a0\u00a0 Discipline\u00a0\u00a0 Sportive\u00a0 Associate\u00a0\u00a0 ed\u00a0 Enti\u00a0 di\u00a0 Promozione Sportiva,\u00a0 al fine di prevenire\u00a0 o ridurre\u00a0 il rischio\u00a0 di diffusione\u00a0 del virus\u00a0 COVID-19\u00a0 tra\u00a0 gli atleti,\u00a0 i tecnici,\u00a0 i dirigenti e tutti gli accompagnatori\u00a0 che vi partecipano;\u00a0 anche le sessioni di allenamento\u00a0 degli atleti, professionisti\u00a0 e non professionisti,\u00a0 degli sport individuali\u00a0 e di squadra,\u00a0 sono consentite\u00a0 a porte chiuse,\u00a0 nel rispetto dei protocolli\u00a0 di cui alla presente\u00a0 lettera;<\/p>\n<p>f)\u00a0l&#8217;attivit\u00e0 sportiva di base e l&#8217;attivit\u00e0 motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,\u00a0 pubblici\u00a0 e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attivit\u00e0\u00a0 dirette\u00a0 al benessere dell&#8217;individuo\u00a0\u00a0 attraverso \u00a0l&#8217;esercizio fisico, sono consentite\u00a0 nel rispetto delle norme di distanziamento sociale\u00a0 e senza\u00a0 alcun assembramento, in conformit\u00e0 con le linee guida emanate dall&#8217;Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione\u00a0\u00a0 Medico\u00a0\u00a0 Sportiva\u00a0 Italiana (FMSI), fatti\u00a0 salvi\u00a0 gli\u00a0 ulteriori indirizzi operati vi emanati dalle regioni e dalle province\u00a0 autonome,\u00a0 ai sensi dell&#8217;art.\u00a0 1, comma 14 del decreto- legge n. 33 del 2020;<\/p>\n<p>g)\u00a0a decorrere dal 25 giugno 2020 \u00e8 consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d&#8217;intesa con il Ministero della Salute e dell&#8217;Autorit\u00e0 di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilit\u00e0 delle suddette attivit\u00e0 con l&#8217;andamento della situazione epidemiologica\u00a0 \u00a0nei rispettivi territori, in conformit\u00e0 con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili;<\/p>\n<p>h)\u00a0le attivit\u00e0 dei comprensori\u00a0 sciistici possono\u00a0 essere svolte a condizione\u00a0 che le regioni\u00a0 e le province autonome\u00a0\u00a0 abbiano\u00a0\u00a0 preventivamente\u00a0 accertato la\u00a0 compatibilit\u00e0\u00a0\u00a0 dello\u00a0 svolgimento\u00a0\u00a0 delle\u00a0 suddette attivit\u00e0\u00a0 con\u00a0 l&#8217;andamento\u00a0\u00a0 della\u00a0 situazione\u00a0\u00a0 epidemiologica\u00a0 nei\u00a0 propri\u00a0 territori\u00a0\u00a0 e\u00a0 che\u00a0 individuino\u00a0\u00a0 i protocolli\u00a0 o le linee guida applicabili\u00a0 idonei a prevenire o ridurre\u00a0 il rischio\u00a0 di contagio\u00a0 nel settore di riferimento o in settori analoghi;\u00a0 detti protocolli\u00a0 o linee guida sono adottati\u00a0 dalle regioni o dalla Conferenza\u00a0 delle regioni\u00a0 e delle province\u00a0 autonome\u00a0 nel rispetto\u00a0 dei principi\u00a0 contenuti\u00a0 nei protocolli o nelle linee guida nazionali\u00a0 e comunque in coerenza\u00a0 con i criteri di cui all&#8217;allegato 10;<\/p>\n<p>i)\u00a0lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche \u00e8 consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell&#8217;articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.\u00a0<\/p>\n<p>Per il testo completo del decreto:\u00a0https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/06\/11\/20A03194\/sg\u00a0Ringraziando per l\u2019attenzione, si inviano\u00a0<\/p>\n<p>Cordiali saluti\u00a0f.to IL PRESIDENTE Flavio Roda<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si informa che \u00e8 stato approvato e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le cui disposizioni si applicano dalla data del 15 giugno 2020.\u00a0 Sono previste alcune disposizioni che riguardano le attivit\u00e0 sportive.\u00a0 Nello specifico: &#8211;\u00a0 \u00a0 \u00a0a decorrere dal 12 giugno 2020\u00a0 sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive &#8211;&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1888,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comitati.fisi.org\/campano-pugliese\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1887"}],"collection":[{"href":"https:\/\/comitati.fisi.org\/campano-pugliese\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comitati.fisi.org\/campano-pugliese\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comitati.fisi.org\/campano-pugliese\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comitati.fisi.org\/campano-pugliese\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1887"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/comitati.fisi.org\/campano-pugliese\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1887\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comitati.fisi.org\/campano-pugliese\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1888"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comitati.fisi.org\/campano-pugliese\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1887"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comitati.fisi.org\/campano-pugliese\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1887"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comitati.fisi.org\/campano-pugliese\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1887"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}