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Nuovo DPCM dell’11 giugno 2020 – Attività sportive
Si informa che è stato approvato e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le cui disposizioni si applicano dalla data del 15 giugno 2020.  Sono previste alcune disposizioni che riguardano le attività sportive.  Nello specifico: –     a decorrere dal 12 giugno 2020  sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive –
Giugno 12, 2020
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Si informa che è stato approvato e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le cui disposizioni si applicano dalla data del 15 giugno 2020. 
Sono previste alcune disposizioni che riguardano le attività sportive. 
Nello specifico:

–     a decorrere dal 12 giugno 2020  sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – a porte chiuse ovvero all’aperto  senza la presenza di pubblico;
–  a decorrere  dal 25 giugno  2020  è consentito  lo svolgimento  anche  degli  sport  di contatto  nelle Regioni e Province  Autonome  che, d’intesa  con il Ministero  della Salute e dell’Autorità  di Governo delegata in materia di sport,  abbiano preventivamente  accertato  la compatibilità  delle suddette attività con  l’andamento   della  situazione  epidemiologica  nei rispettivi  territori;

–       le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente    accertato   la  compatibilità   dello  svolgimento  delle  suddette attività  con  l’andamento   della  situazione epidemiologica   nei  propri  territori  e che individuino i protocolli  o le linee guida applicabili  idonei a prevenire  o ridurre  il rischio  di contagio  nel settore di riferimento  o in settori analoghi. 

Di seguito quanto previsto all’Articolo 1 del DPCM relativamente all’attività sportiva: 

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi   pubblici, ove accessibili, purché   comunque    nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) a decorrere  dal  12 giugno  2020  gli eventi  e le competizioni sportive  –  riconosciuti   di interesse nazionale  dal Comitato olimpico  nazionale  italiano (CONI), dal Comitato  Italiano Paralimpico  (CIP) e dalle rispettive federazioni,  ovvero organizzati  da organismi  sportivi internazionali  – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto  senza la presenza di pubblico,  nel rispetto dei protocolli  emanati dalle rispettive   Federazioni   Sportive  Nazionali,   Discipline   Sportive  Associate   ed  Enti  di  Promozione Sportiva,  al fine di prevenire  o ridurre  il rischio  di diffusione  del virus  COVID-19  tra  gli atleti,  i tecnici,  i dirigenti e tutti gli accompagnatori  che vi partecipano;  anche le sessioni di allenamento  degli atleti, professionisti  e non professionisti,  degli sport individuali  e di squadra,  sono consentite  a porte chiuse,  nel rispetto dei protocolli  di cui alla presente  lettera;

f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,  pubblici  e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività  dirette  al benessere dell’individuo   attraverso  l’esercizio fisico, sono consentite  nel rispetto delle norme di distanziamento sociale  e senza  alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione   Medico   Sportiva  Italiana (FMSI), fatti  salvi  gli  ulteriori indirizzi operati vi emanati dalle regioni e dalle province  autonome,  ai sensi dell’art.  1, comma 14 del decreto- legge n. 33 del 2020;

g) a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica   nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili;

h) le attività dei comprensori  sciistici possono  essere svolte a condizione  che le regioni  e le province autonome   abbiano   preventivamente  accertato la  compatibilità   dello  svolgimento   delle  suddette attività  con  l’andamento   della  situazione   epidemiologica  nei  propri  territori   e  che  individuino   i protocolli  o le linee guida applicabili  idonei a prevenire o ridurre  il rischio  di contagio  nel settore di riferimento o in settori analoghi;  detti protocolli  o linee guida sono adottati  dalle regioni o dalla Conferenza  delle regioni  e delle province  autonome  nel rispetto  dei principi  contenuti  nei protocolli o nelle linee guida nazionali  e comunque in coerenza  con i criteri di cui all’allegato 10;

i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 

Per il testo completo del decreto: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/sg Ringraziando per l’attenzione, si inviano 

Cordiali saluti f.to IL PRESIDENTE Flavio Roda